Piano della Performance

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta dispone di una struttura organizzativa di ridotte dimensioni, per tali ragioni non è previsto l’ Organismi indipendente di valutazione e/o nuclei di valutazione, ma l’RPCT quale altro organismo con funzioni analoghe (art.

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta dispone di una struttura organizzativa di ridotte dimensioni, per tali ragioni non è previsto l’ Organismi indipendente di valutazione e/o nuclei di valutazione, ma l’RPCT quale altro organismo con funzioni analoghe (art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013).

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La norma dispone che:
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

Ultimo aggiornamento

26 Ottobre 2024, 17:27